Anche il Tribunale di Arezzo riconosce il diritto dei docenti a tempo determinato (c.d. “precari”) a beneficiare della carta docente, per l'importo di 500 euro per ogni annualità di servizio. La Corte di Cassazione, con sentenza dello scorso ottobre, chiarisce in modo ancora più specifico che il diniego di accesso alla Carta Docente si pone in contrasto anche con i "principi generali del diritto U.E. di uguaglianza e parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego e dei diritti fondamentali, consacrati negli artt. 14,20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea".
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Cos'è la Carta del Docente
L’art. 1, comma 121, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, stabilisce che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
Ciò vale a dire che il docente che può usufruire di tale beneficio economico avrà diritto ad una carta elettronica dell'importo di Euro 500,00 annui utilizzabili per l'acquisto di corsi di aggiornamento, ingressi a musei, teatri, cinema, o per l'acquisto di apparecchiature elettroniche.
In particolare, la Carta del Docente è utilizzabile per l'acquisto di:
- libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale;
hardware e software; -
iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
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iscrizione a corsi di laurea, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
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titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
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titoli per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
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iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 (c.d. Buona Scuola).
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Le motivazioni per cui il beneficio spetta anche ai docenti a tempo determinato
Il Ministero tuttavia individua i potenziali fruitori di tale beneficio economico esclusivamente nei docenti a tempo indeterminato, anche se con contratto part-time e compresi inoltre i docenti che sono nel periodo di formazione e prova, mentre vengono esclusi tutti i docenti con contratto a tempo determinato.
La differenziazione appena descritta contrasta con l’esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti. Non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l’erogazione del servizio scolastico, questa deve curare la formazione anche di tale personale.
Sulla questione è recentemente intervenuto anche il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022, che ha annullato il D.P.C.M n. 32313 del 23 settembre 2015 nella parte in cui esclude dai benefici riconosciuti gli insegnanti di religione a tempo determinato. In particolare il Consiglio di Stato afferma che occorre “ … tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell’art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato.”
Anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, investita della questione, con ordinanza del 18 maggio 2022 (causa c-450/2021) ha chiarito definitivamente che il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, compete anche ai docenti non di ruolo. La CGUE precisa infatti che la situazione dei docenti a tempo indeterminato e quella dei docenti a tempo determinato sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste; La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo.
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I requisiti per ottenere il beneficio
Nella recente sentenza richiamata in epigrafe, si specifica che:
1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.