Il pedone che attraversa al di fuori delle strisce pedonali è sempre responsabile del proprio investimento?
- Le fonti: Codice Civile e Codice della Strada
Per capire come viene ripartita la colpa in un sinistro stradale con investimento di pedone occorre richiamare una norma fondamentale che disciplina la circolazione dei veicoli: questa è quella contenuta nell' art. 2054 del Codice Civile , il cui prima comma dispone che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno .”
Secondo la giurisprudenza prevalente ( ex multiis Cass. Civ. n. 1135 del 2015), la formulazione dell'art. 2054 Cod. Civ. stabilisce una presunzione di colpa a carico del conducente , il quale è onerato di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno prodotto dalla circolazione del veicolo; in caso di investimento di pedone, dunque, vi sarà in ogni caso una responsabilità presunta del conducente.
Tale presunzione, tuttavia, non esclude che si possa fornire la prova di un eventuale concorso di colpa del pedone nella causazione del fatto, qualora risulti che quest'ultimo abbia tenuto una condotta imprudente o comunque in contrasto con l'art. 190 C.d.S; trattasi infatti di presunzione relativa (e non assoluta) che ammette prova contraria.
L'art. 190 del Codice della Strada pone infatti delle regole comportamentali per il pedone, il quale dovrà ovviamente utilizzare gli appositi attraversamenti, se presenti. In assenza di strisce o altri attraversamenti, invece, il pedone dovrà prestare l'attenzione necessaria ad evitare situazione di pericolo per sé o altri, e dare la precedenza ai mezzi in transito.
La violazione di queste norme integra senza dubbio una condotta colposa che, in caso di investimento, può determinare: a) un concorso di colpa con il conducente, con conseguente diminuzione, proporzionale, del risarcimento; b) una responsabilità esclusiva del pedone, con conseguente perdita di ogni diritto al risarcimento dei danni;
- I criteri da seguire per l'attribuzione della colpa
La Corte di Cassazione (sentenza n. 2241 del 2019), confermando un orientamento consolidato, traccia linee guida molto chiare per i giudici che saranno chiamati ad accertare le rispettive colpe -e dunque anche l'entità dell'eventuale risarcimento dei danni- in caso di sinistro stradale con investimento di pedone. Sono tre i passaggi da seguire :
1) Punto di partenza è la presunzione di colpa del conducente, pari al 100%;
2) Occorre poi accertare in concreto l'eventuale comportamento colposo, imprudente, negligente del pedone;
3) infine, ridurre progressivamente la percentuale di colpa a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa del pedone: tanto più il comportamento di quest'ultimo si discosta dall'art. 190 C.d.S., tanto maggiore sarà l'incidenza nella causazione del sinistro.
Precisa poi la Corte di Cassazione che la condotta del pedone che inizi l'attraversamento della strada al di fuori delle strisce pedonali senza dare la precedenza ai veicoli sopraggiungenti costituisce automaticamente una concausa nella produzione dell'evento. Ciò significa che, pur partendo dal 100% di colpa a carico del conducente, per il solo fatto che l'attraversamento sia avvenuto fuori delle strisce pedonali questa responsabilità dovrà necessariamente essere ridotta, in modo più o meno ampio a seconda delle circostanze concrete che saranno accertare dal giudice.
Vi è poi la possibilità che l'investimento del pedone al di fuori delle strisce possa essere ricondotto a sua esclusiva responsabilità (con conseguente perdita di ogni diritto al risarcimento dei danni ) quando il conducente, che deve vincere la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 Cod. Civ, dimostri che il pedone si sia posto come ostacolo imprevisto, imprevedibile, ed inevitabile , e, dall'altro lato, di aver tenuto una condotta corretta e rispettosa di ogni prescrizione stradale.
Tuttavia, l'imprevedibilità della condotta del pedone dovrà essere valutata con particolare rigore, non potendosi ritenere imprevedibile il semplice attraversamento al di fuori delle strisce pedonali, soprattutto se questo avviene in un'area particolarmente affollata o vicino ad una scuola: ad esempio non è stato ritenuto imprevedibile nemmeno l'attraversamento frettoloso e a testa bassa di un pedone in una strada del centro urbano dove si trovano vari bar ed esercizi commerciali. (cfr. Cass. n. 12595 del 2015).
Ciò appare in effetti coerente con la nuova disposizione dell'art. 191 C.d.S. ( Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni) che stabilisce che i conducenti debbano rallentare gradualmente e fermarsi non solo quando un pedone transiti sull'apposito attraversamento, ma anche quando si trovi nelle sue “ immediate prossimità”.
- >Un caso particolare: il pedone investito sulle strisce ha sempre ragione?
Il pedone che si accinge ad attraversare la strada utilizzando un apposito attraversamento non è neppure tenuto a verificare se i mezzi in transito mostrino o meno l'intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare, potendo egli fare ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti; ciononostante, qualora la sua condotta sia connotata da estrema imprevedibilità e straordinarietà, potrà comunque sussistere un concorso di colpa. È il classico caso del pedone distratto che oltrepassa l'attraversamento pedonale dando l'impressione di non volerlo percorrere ma, cambiando idea all'improvviso, si getta repentinamente in mezzo alla strada, venendo colpito da un mezzo in transito. Può essere utile richiamare la sentenza n. 5540 del 2011: « il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sulle apposite strisce pedonali immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente dimostri che l' improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un'idonea manovra di emergenza .»
In assenza di attraversamenti, invece, occorrerà distinguere i casi in cui il pedone non abbia ancora impegnato la carreggiata, dove dunque la precedenza spetterà al veicolo sopraggiungente, dai casi in cui il pedone abbia già impegnato la carreggiata, nei quali il conducente dovrà sempre consentirgli di raggiungere in sicurezza il lato opposto della strada.
Conclusioni
In definitiva, il conducente sarà in ogni caso responsabile, o quantomeno corresponsabile, dell'investimento del pedone, salvo che non riesca a dimostrare che quest'ultimo abbia tenuto una condotta “imprevista ed imprevedibile” da cui ne è derivata un oggettiva impossibilità di avvistarne tempestivamente i movimenti e di porre in essere una manovra di emergenza.
Per andare indenne da ogni pretesa risarcitoria (ed anche da responsabilità penale, in caso di lesioni riportate dal pedone) il conducente non solo dovrà dimostrare di aver rispettato tutte le norme sulla circolazione stradale, ma dovrà altresì fornire prova della imprevedibilità del comportamento del pedone, cosa che, all'atto pratico, può essere particolarmente complessa (basti pensare al sinistro avvenuto in assenza di testimoni); non a caso, le sentenze che imputano la causazione del sinistro alla responsabilità esclusiva del pedone sono assai sporadiche.