Una recentissima sentenza della II Sezione della Cassazione Civile (n. 27378 dell'8/10/2021) fornisce delle indicazioni in merito alla legittimità dell'accertamento dello stato di ebbrezza del conducente effettuato senza la presenza del proprio avvocato qualora quest'ultimo, pur dichiarando la sua immediata disponibilità, tardi a presentarsi.
In materia di guida in stato di ebbrezza, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'accertamento strumentale di tale stato (cosiddetto “alcooltest”) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza tuttavia aver diritto di essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta all'indagine della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia.
Ai sensi dell'art. 114 disp. Att. del Codice di Procedura Penale, infatti, la persona sottoposta a test dell'etilometro deve essere preventivamente avvisata della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia a pena di nullità dell'accertamento stesso; ciò non comporta, tuttavia, che i verbalizzanti debbano attendere l'arrivo del difensore eventualmente nominato, per procedere alla effettuazione del test.
Il difensore, allora, deve essere prontamente reperibile e disponibile a presenziare: è del tutto evidente, infatti, che un'eccessiva protrazione dell'attesa possa incidere sull'attendibilità ed efficacia dell'accertamento e, quindi, sulla corrispondenza reale dell'esito della rilevazione del tasso alcolemico.
Ma è possibile ipotizzare, dunque, il tempo massimo di attesa, prima che si proceda comunque ad effettuare il test?
In difetto di esplicita previsione normativa, la richiamata sentenza fornisce un'indicazione di massima: “il difensore, poi intervenuto presso il suddetto Comando di polizia, ha presenziato all'esecuzione della seconda prova... in tal senso restando salvaguardato anche il concreto esercizio del diritto di assistenza difensiva, da valutarsi, comunque, in modo compatibile con i tempi ragionevoli in cui deve essere realizzato il progressivo accertamento, considerandosi, perciò, certamente ragionevole, nel caso di specie, il lasso temporale complessivo di 35 minuti per il compimento del doppio test”.
Viene dunque indicato come ragionevole un tempo di attesa non superiore a 35 minuti, anche se vale la pena dare atto, in questa sede, che detto termine consiste in un'indicazione di massima, certamente non sovrapponibile, in modo automatico, ad altri casi.
In ogni caso, si evidenzia come anche una dilazione di pochi minuti può comportare effetti del tutto favorevoli al conducente che versi in stato di ebbrezza, in quanto ai fini dell'accertamento della violazione di cui all'art. 186 C.d.S. (integrante un semplice illecito amministrativo, ove il tasso rilevato sia accertato tra il limite minimo di 0,5 m/l e di 0,8 m/l, e gli estremi di un reato nell'ipotesi di superamento di quest'ultimo valore) è sufficiente che il tasso alcolemico cali anche di 0,1 m/l per attestarsi nella soglia inferiore, e dunque evitare, potenzialmente, un procedimento penale con conseguente sospensione o revoca della patente di guida.