Con l'ordinanza “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” del 16 agosto 2020, il Ministero della Salute ha disposto la sospensione delle attività di ballo in discoteche e locali assimilati ed ha altresì previsto l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto, nei luoghi «ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale».
Di fronte ad una disposizione che inevitabilmente presenta ampi margini di discrezionalità, spetta dunque al singolo cittadino operare una valutazione sul rischio di assembramento e sulla opportunità di indossare la mascherina. Tale valutazione, tuttavia, potrebbe non coincidere con quella dell'agente adibito al controllo che, opinando diversamente, potrebbe decidere di irrogare la ben nota sanzione prevista dall' art. 4 D.L. 25 marzo 2020 (da 400 a 3000 euro).
Una delle censure più frequenti che vengono mosse al Legislatore concerne proprio l'eccessiva mancanza di specificità nella formulazione della norma; ed invero l'applicazione dell'ordinanza in esame presuppone un'interpretazione (di concetti quali «rischio», «affollamento», «assembramento») che non consente di far riferimento a criteri certi, stabili ed oggettivi (quali possono essere, a titolo esemplificativo, l'estensione di un'area dove vige il divieto di sosta o la fissazione di un limite di velocità da non superare).
Nel caso attuale, la vaghezza del testo appare come un elemento del tutto necessario ed imprescindibile se si pensa alla moltitudine e varietà di fattispecie che possono occorrere in questa materia: è infatti particolarmente arduo, se non impossibile, stabilire a priori - per ogni città o paese italiano - in quali quartieri, in quali vie, in quale piazze sussista il concreto rischio di assembramento e procedere con una rubricazione strada per strada, poiché ne risulterebbe un'operazione elefantiaca, esageratamente dispendiosa e senza alcuna garanzia di validità nell'immediato futuro (anche considerando che i flussi di persone, specie quelli turistici, sono indubbiamente legati ad elementi variabili ed oscillatori) .
A parere di chi scrive, l'astrattezza della norma non si traduce necessariamente in un vizio di indeterminatezza, purchè dalla formulazione della stessa sia comunque possibile ricavare dei principi generali, applicabili più o meno agevolmente al caso concreto. Ed è proprio il buonsenso e la discrezionalità del singolo, chiamato a mettere in pratica tali principi, a cui fa riferimento l'ordinanza in esame.
Si pensi ad esempio al corso cittadino, alle piazze del centro storico ed alle vie attigue: è sicuramente probabile il formarsi di assembramenti di natura spontanea e/o occasionale. In queste strade sarà sicuramente obbligatorio indossare la mascherina. Si pensi anche ai viali, ai lungomari, ai parchi pubblici, alle strade antistanti bar, ristoranti e locali notturni ed alla facilità con cui avviene la formazione di gruppi di persone che stazionano in queste aree.
Per contro, non sarà obbligatorio tenere un dispositivo di protezione personale in luoghi scarsamente frequentati, in aree boschive, in campagna o nelle immediate vicinanze di casa propria se non si abita in una zona particolarmente affollata.
Tuttavia, come si è già detto, è impossibile procedere con una elencazione esaustiva di ogni possibile situazione che può presentarsi al cittadino, e ciò determina i già richiamati margini di discrezionalità che il Legislatore lascia al singolo (ed all'autorità che effettuerà i controlli).
Al fine di evitare una sanzione amministrativa, occorre dunque tenere a mente le regole di cautela che sono state divulgate dal Ministero della Salute, ed in via generale indossare i dispositivi di protezione in ogni occasione in cui non sia possibile rispettare il ben noto distanziamento sociale.
Da ultimo, è appena il caso di precisare che, in sede di controllo, la astrattezza di una norma o di un regolamento non sfocia automaticamente in valutazioni arbitrarie dell'autorità preposta, frutto di interpretazioni personali più o meno permissive o severe: è sempre possibile, in caso di sanzione ritenuta illegittima, il ricorso al Prefetto o al Giudice di pace competente.