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Palpeggiamento dei glutei: la differenza tra molestia e violenza sessuale
Palpeggiamento dei glutei: la differenza tra molestia e violenza sessuale

Molestia e violenza sessuale: la differenza

In primo luogo, può essere utile definire gli ambiti applicativi della molestia e della violenza sessuale.

Per quanto attiene alla molestia, il dispositivo dell'art. 660 Cod. Pen., rubricato “ Molestia o disturbo alle persone ”, prevede che “ chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516. ” 

Tale formulazione appare sufficientemente chiara; integra il reato in oggetto qualsiasi condotta connotata dall'effetto di i mportunare e di produrre disturbo nell'altrui sfera privata o nell'altrui vita di relazione. La molestia è costituita da tutto ciò che altera dolosamente, fastidiosamente e importunamente lo stato psichico di una persona, con azione durevole o momentanea.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 660 c.p., è quindi necessaria una effettiva e significativa intrusione nell'altrui sfera personale che assurga al rango di "molestia o disturbo" ingenerato dall'attività di comunicazione in sé considerata ed a prescindere dal suo contenuto; ad esempio, le citofonate e le continue chiamate al telefono di una persona possono integrare il reato di molestie, così come i reiterati insulti rivolti alla vittima in un luogo pubblico. Recentemente, è stata condannata l'inquilina di un condominio che, al solo fine di arrecare disturbo e fastidio ai titolari e agli avventori del ristorante posto al piano terra, sbatteva il portone di metallo producendo un rumore fortemente molesto, riversava acqua dai balconi bagnando gli avventori sottostanti e fotografava questi ultimi mentre erano intenti a godersi attimi di svago e convivialità apostrofandoli in maniera offensiva. [Vedi Trib. Lecce, 15 febbraio 2021, n. 1611].

La molestia consiste comunque in un'attività disturbatoria, pressante ed indiscreta, ma svoltasi “a distanza”, che non comprende necessariamente un comportamento connotato da un'intrusione nella sfera fisica della persona offesa.

Per ciò che invece attiene alla violenza sessuale , l'art. 609- bis Cod. Pen. prevede che “ Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.”

La condotta sanzionata comprende dunque qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, pur se fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ovvero in un coinvolgimento della sfera fisica di quest'ultimo, ponga in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale. Occorre inoltre considerare che i reati di violenza sessuale offendono la libertà personale intesa come libertà di autodeterminazione a compiere un atto sessuale, e non già la libertà morale della vittima, intesa come il pudore e l'onore sessuale. 

Ne consegue che non ogni atto espressivo della concupiscenza dell'agente configura un atto sessuale idoneo a ledere la libertà di determinazione sessuale del soggetto passivo, essendo indispensabile che tale atto offenda la sfera della sessualità fisica della vittima. La nozione di atti sessuali è, in pratica, la somma dei concetti di congiunzione carnale ed atti di libidine previsti dalle previgenti fattispecie di violenza carnale ed atti di libidine violenti: non possono essere inclusi in tale nozione quei comportamenti – quali ad esempio un gesto di esibizionismo sessuale o un atto di autoerotismo compiuto davanti a terzi - che, pur essendo manifestazione di istinto sessuale, non si concretano in un contatto corporeo tra soggetto attivo e soggetto passivo, ovvero non coinvolgono la corporeità di quest'ultimo. [vedi Cass. Sez. III, 12 febbraio 2004].

Ed invero, l a molestia si differenzia dall'abuso sessuale -anche nella forma tentata- proprio in quanto prescinde da contatti fisici a sfondo sessuale e normalmente si estrinseca o con petulanti corteggiamenti non graditi o con insistenti telefonate o con espressioni volgari, nelle quali lo sfondo sessuale costituisce un motivo e non un momento della condotta [Vedi Cass. Sez. III, 26 ottobre 2005]. Ciò in quanto tra i biasimevoli motivi previsti dall'art. 660 c.p., costituenti elemento del reato di molestie o disturbo alle persone, possono essere ricompresi anche quelli destinati a dar sfogo al proprio impulso sessuale, purché l'azione di fastidio e di incomodo non vada oltre il turbamento della quiete privata.

  • Il palpeggiamento dei glutei: è molestia o violenza sessuale?

Alla luce di quanto fin qui argomentato, è allora possibile ritenere che il toccamento non casuale dei glutei, ancorché sopra i vestiti, configura il reato di violenza sessuale.

Come detto, la condotta punita dall'art. 609- bis Cod. Pen. ricomprende, oltre alla congiunzione carnale vera e propria, qualsiasi altro atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, ovvero in un coinvolgimento della corporeità sessuale di quest'ultimo, sia idoneo e finalizzato a porne in pericolo la libera autodeterminazione della sfera sessuale. 

Pertanto la valutazione del giudice sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato non deve fare riferimento unicamente alle parti anatomiche aggredite ed al grado di intensità fisica del contatto instaurato , ma deve tenere conto dell'intero contesto in cui tale contatto si è realizzato; di conseguenza possono costituire un'indebita intrusione fisica nella sfera sessuale non solo i toccamenti delle zone genitali, ma anche quelle altre parti anatomiche, c.d. "erogene", che, normalmente e notoriamente, sono oggetto di concupiscenza sessuale. Ai fini della configurabilità del reato è peraltro necessario e sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la coscienza e volontà di compiere atti di invasione nella sfera sessuale altrui senza l'ulteriore necessità di quelle finalità particolari (soddisfacimento dell'istinto sessuale), che pur nella generalità dei casi, di fatto, ne costituiscono il movente, ma non rientrano, tuttavia, nella fattispecie tipica.

La giurisprudenza è infatti concorde nel ritenere che il palpeggiamento dei glutei integra l'ipotesi di violenza sessuale e non di molestia , essendo configurabile il reato contravvenzione solo in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento invasivo e insistito, diversi dall'abuso sessuale vero e proprio.

Per quanto infine attiene alla quantificazione della pena, una recente pronuncia [vedi Tribunale Bari sez. II, 07/09/2021, n.2381] precisa che i toccamenti sui glutei e sul seno perpetrati da sopra ai vestiti e per tempi molto brevi, in ragione della loro modesta invasività e delle non drammatiche conseguenze per la persona offesa, possano rientrare nel concetto di minore lesività di cui all'attenuante prevista per il reato di violenza sessuale ex art. 609 bis, comma terzo, c.p., che comporta una diminuzione di pena in misura non eccedente i due terzi.

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