- Definizioni
Che cos'è la quarantena?
È opportuno premettere che spesso il termine “quarantena” viene utilizzato indistintamente in riferimento ai giorni da dover trascorrere in casa, ma esistono due diversi tipi di quello che, in linguaggio più tecnico, è definito isolamento domiciliare: l’isolamento domiciliare obbligatorio e l’isolamento domiciliare fiduciario. Il primo è quel tipo di isolamento a cui dovrà attenersi il soggetto che, con certezza, ha contratto il Covid: dunque i soli casi confermati all'esito di un tampone antigienico o molecolare risultato positivo. L'isolamento domiciliare fiduciario, invece, è quel tipo di isolamento cui si sottopongono casi cosiddetti “sospetti”, ad esempio parenti conviventi o contatti stretti di persone che hanno contratto il Covid.
- Le sanzioni più lievi
Com'è noto, coloro che risultano tra i contatti stretti di un positivo e non sono vaccinati con dose booster (o con vaccinazione di due dosi da meno di 4 mesi) dovranno porsi in isolamento fiduciario. Le sanzioni amministrative per chi abbandona questo isolamento restano tuttora quelle previste dal decreto 19 e dal decreto 33 del 2020 (entrambi convertiti in legge), che saranno applicate all'esito di una valutazione discrezionale da parte dell'agente accertatore -che dovrà necessariamente parametrarsi alla gravità della violazione- ed al momento attuale oscillano tra i 400 ed i 1000 euro.
Come avviene, nel concreto, la quantificazione precisa della sanzione? Occorre premettere che la sanzione base parte necessariamente dal minimo, dunque 400 € (che si riducono a 280 € se il saldo avviene entro 5 giorni dalla contestazione), per poi aumentare in presenza di particolari -e motivate- situazioni di maggiore gravità o procurato pericolo. Ad esempio, al soggetto che viene sorpreso a passeggiare intorno a casa sarà verosimilmente irrogata la sanzione minima; diversamente, colui che viene sorpreso molto lontano dalla propria abitazione, o comunque in zone particolarmente affollate, procurando così un maggior pericolo di contagio, potrà vedersi aumentare la sanzione anche fino al massimo.
Val la pena ricordare che le medesime sanzioni si applicano anche a chi, non essendo provvisto di un valido green pass, accede comunque a determinati locali o attività per i quali è richiesta tale certificazione. Le sanzioni colpiscono sia il singolo cittadino che l'esercente od il gestore. Nello specifico, chi possiede un locale e viola il disposto normativo per almeno tre volte in tre giorni diversi, potrebbe andare incontro alla chiusura, da 1 a 10 giorni, dell’attività imprenditoriale.
- Le sanzioni più gravi
Le sanzioni più gravi, quelle cioè di natura penale, si applicano in caso di violazione delle misure di contenimento da parte del soggetto positivo al virus, in considerazione, evidentemente, della particolare pericolosità per l’incolumità pubblica di condotte di questo tipo.
In particolare, l'art. 1 co. 6 del d.l. 16 maggio 2020, n. 33, conv. l. 14 luglio 2020, n. 74, sancisce il “divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata”.
Le pene, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono quelle richiamate dall'articolo 260 del testo unico della legge sanitaria 265 del 1934, il quale prevede che “chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo è punito con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000”.
Pertanto, chiunque, positivo al virus, viola il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora, verrà sanzionato con la pena congiunta, e quindi non più oblabile, di arresto ed ammenda e, in particolare, l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5.000 euro.
Anche in questo caso, per determinare con esattezza l'entità della pena, dovranno essere valutati -e adeguatamente motivati- specifici profili di maggiore o minore gravità della violazione.
È tuttavia il caso di ricordare che restano applicabili gli istituti della sospensione condizionale della pena e le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, qualora ne ricorrano i presupposti di legge.
- Le sanzioni gravissime
Vi sono poi alcune fattispecie che vengono punite molto severamente dalla legge, anche se non sono di frequente applicazione. Sono i casi in cui un soggetto, per propria colpa, contagia altre persone: è il reato di epidemia colposa (disciplinato dall'art. 452 Cod. Pen.) che prevede pene che vanno da 6 mesi a 3 anni di reclusione.
Tuttavia, se da un lato è molto semplice stabilire la sussistenza di una condotta colposa (ciò si rinviene nella semplice violazione della quarantena, che può essere commessa indistintamente dal soggetto positivo oppure soltanto “contatto stretto”) è molto più difficile dimostrare che il contagio è avvenuto proprio in occasione di tale comportamento. Infatti, data l'estrema volatilità e contagiosità del virus, appare particolarmente complesso, da parte degli organi inquirenti, riuscire a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che i contagi subiti da terzi siano stati causati proprio dal comportamento colposo del soggetto che ha violato il provvedimento di permanenza domiciliare.
Per chi invece sa di essere positivo al Covid e si avvicina a un soggetto trasmettendogli il virus, potrà essere contestato il reato di lesioni a titolo di dolo eventuale e, se ne deriva la morte, anche il reato di omicidio, poiché viene accettato implicitamente il rischio di poter infettare la vittima. In alternativa, ed è una circostanza più verosimile, sarà contestata la colpa cosciente se il soggetto agisce nella convinzione che il contagio non si verificherà, ma questo si verifica comunque; in quest'ultimo caso egli risponderà dunque dell'eventuale reato di lesioni o di omicidio nella forma colposa. Come già richiamato, tuttavia, sarà difficile accertare in concreto il nesso di causalità, vista la modalità di condotta e l'incertezza nella trasmissione del virus che può transitare da contatti diversi.