Diritto Penale: Sanzionabile il Possesso Non Giustificato di un Bastone di Legno in Auto
La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 752 del 2025, ha ribadito un principio rilevante in materia di controllo delle armi e degli oggetti atti ad offendere, confermando la sanzionabilità del possesso non giustificato di un bastone di legno all’esterno delle mura domestiche.
Il Caso
In seguito a una perquisizione veicolare, le forze dell’ordine hanno rinvenuto, nel portabagagli di un automobilista, un bastone di legno della lunghezza di 79 cm e del diametro di 5 cm. Poichè l'automobilista non ha fornito alcuna giustificazione plausibile per il possesso dell’oggetto, la cui natura e circostanze di rinvenimento ne hanno confermato la pericolosità, è stato condannato per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 110 del 1975.
La Difesa e il Ricorso in Cassazione
La difesa ha sostenuto che, secondo la normativa vigente, è necessario valutare la pericolosità dell’oggetto in relazione alle circostanze di tempo e luogo. Inoltre, ha evidenziato che l’accusa si è basata esclusivamente sulla mancata dimostrazione di un giustificato motivo per il possesso, senza approfondire l’effettiva utilizzabilità del bastone per fini offensivi.
La Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, richiamandosi alla disciplina contenuta nell’art. 4 della Legge n. 110 del 1975. Questa norma distingue tre categorie di oggetti la cui detenzione è regolamentata:
- Oggetti vietati in ogni caso senza specifica autorizzazione del Questore: tra cui armi, mazze ferrate e sfollagente.
- Oggetti vietati senza giustificato motivo: come bastoni muniti di puntale acuminato, mazze, catene e strumenti da punta o da taglio.
- Oggetti vietati senza giustificato motivo e in presenza di circostanze che li rendono chiaramente offensivi: comprendenti ogni altro strumento non esplicitamente classificato come arma.
Nel caso in esame, il bastone di legno è stato classificato come “mazza” e quindi incluso nella seconda categoria. Di conseguenza, il porto del bastone all’esterno dell’abitazione è vietato in assenza di un giustificato motivo, indipendentemente dalle circostanze di tempo e luogo o dalla concreta utilizzabilità dell’oggetto per arrecare offesa.
Motivazioni e Precedenti Giurisprudenziali
La Cassazione ha sottolineato che il termine “mazze”, utilizzato nella normativa, ha un’accezione più ampia rispetto a “mazze ferrate” e include anche i bastoni di legno. Pertanto, il solo possesso ingiustificato è sufficiente per configurare il reato. Tale interpretazione è stata confermata anche da precedenti decisioni, come l’Ordinanza n. 34774 del 2015 e la Sentenza n. 188 del 2023, che ribadiscono l’irrilevanza dell’effettiva pericolosità nelle circostanze specifiche.
La Corte di Cassazione ha ribadito in diverse occasioni l'illegittimità del porto ingiustificato di bastoni di legno:
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Cassazione Penale, Sez. I, Sentenza n. 23160 del 23 maggio 2018: in questo caso, un automobilista è stato condannato per porto abusivo di un bastone di legno trovato nel bagagliaio della sua auto. La Corte ha sottolineato che, anche se l'oggetto era nel bagagliaio, l'immediata disponibilità dello stesso senza giustificato motivo configura il reato.
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Cassazione Penale, Sez. I, Sentenza n. 55037 del 10 dicembre 2018: in questo caso, un individuo è stato condannato per il porto ingiustificato di una mazza da baseball trovata nella sua auto durante un controllo notturno. La Corte ha evidenziato che la mancanza di un giustificato motivo immediatamente verificabile rende la condotta punibile.
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Cassazione Penale, Sez. I, Sentenza n. 33324 del 9 settembre 2021: in questo caso, la Corte ha annullato una condanna per porto abusivo di un bastone di legno trovato nel bagagliaio dell'auto dell'imputato. La decisione si basava sul fatto che l'oggetto era custodito nel bagagliaio, il controllo è avvenuto in pieno giorno e vicino al luogo di lavoro dell'imputato, circostanze che non evidenziavano un pericolo per l'incolumità altrui
Conclusione
Il possesso di un bastone di legno all'interno di un veicolo può configurare il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere, a meno che non vi sia un giustificato motivo immediatamente verificabile. È fondamentale considerare le circostanze specifiche, come il luogo, l'orario e la disponibilità immediata dell'oggetto, per determinare la sussistenza del reato. In ogni caso, è consigliabile evitare di trasportare oggetti potenzialmente offensivi senza una valida giustificazione, per non incorrere in sanzioni penali.