Sulla scorta del rapporto redatto dai Carabinieri di Baiano, dello schizzo pianimetrico ad esso allegato e delle deposizioni testimoniali, la sentenza di primo grado ha accertato che l'incidente si è verificato in prossimità dell'intersezione di via del Cardinale, allorquando il sig. [omissis], alla guida della propria autovettura, senza accertarsi se da destra o da sinistra provenisse qualche veicolo, ha invaso parte della carreggiata di via del Cardinale, anche a causa della visibilità ridotta da un'autovettura in sosta, senza avvedersi del ciclomotore che proveniva dalla via adiacente, urtando contro il ciclomotore stesso e facendolo rovinare a terra. Alla luce di tali risultanze, il giudice di primo grado ha affermato la responsabilità del conducente dell'autovettura per aver violato la norma di cui all'art. 145 comma 5 C.d.S ("Precedenza"), sanzionata anche dai Carabinieri intervenuti sul posto.
La questione giuridica
Ad avviso del Tribunale, l'accertamento della responsabilità dell'automobilista non esonera la conducente del ciclomotore dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento, al fine di escludere la presunzione di colpa posta a suo carico ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c., dimostrando, ad esempio, di aver tenuto una velocità adeguata all'orario, alle condizioni della strada, alla prossimità di un'intersezione, o di aver approntato una manovra di emergenza idonea ad evitare lo scontro. Essendo mancata tale prova, ed essendo inoltre emersa la violazione, da parte della conducente del ciclomotore, della norma di cui all'art. 170 C.d.S. per aver trasportato sul ciclomotore un passeggero in difetto della omologazione del mezzo, la sentenza di primo grado ha ritenuto che la stessa avesse concorso al verificarsi del sinistro perché la presenza del passeggero aveva alterato l'equilibrio del mezzo, riducendo la sua capacità di manovra e la sua stabilità. La conducente del ciclomotore decideva quindi di impugnare la sentenza di primo grado, ritenendo che il Tribunale avesse erroneamente affermato il concorso di colpa nella misura del 70/30%; in particolare adduceva che la presenza del passeggero sul ciclomotore non avesse in alcun modo contribuito al verificarsi del sinistro.
Il principio di diritto espresso
La decisione della Corte d'Appello appare netta: “il motivo così articolato è infondato... La decisione del Tribunale appare immune da censura”.
La presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c. pone a carico di ciascuno dei conducenti l'onere della prova liberatoria, sicché ciascuno di essi deve non soltanto dimostrare la condotta dell'altro, violativa delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta, che deve risultare conforme alle norme del codice della strada ed immune da colpa generica, e volta a porre in atto le manovre di emergenza esigibili nel caso concreto (tra le tante, cfr. Cass. 7057/2017; 6039/2017).
Nel caso di specie, la conducente del ciclomotore non ha dimostrato di aver tenuto una condotta di guida pienamente conforme al codice della strada ed alle comuni regole di prudenza, non emergendo dalle deposizioni testimoniali alcun riferimento, neppure generico, alla sua andatura, né alla velocità tenuta dal ciclomotore, e non avendo i testimoni riferito circostanze dalle quali inferire che la stessa, approssimandosi all'intersezione, abbia usato la "massima prudenza al fine di evitare incidenti" richiesta dall'art. 145 comma 1 C.d.S.; né si evince dalla prova orale che la conducente del ciclomotore abbia fatto ricorso alle manovre di fortuna che si presentino le più opportune ed efficaci ad evitare l'evento lesivo. Nemmeno può ritenersi, come prospetta l'appellante, che il trasporto del passeggero sul ciclomotore non abbia contribuito al verificarsi del sinistro, dovendo invece affermarsi che la maggiore instabilità del mezzo e la maggiore difficoltà di manovra, conseguenti all'appesantimento del veicolo, abbiano concorso alla causazione dell'incidente perché hanno rallentato i tempi di frenata ed ostacolato una manovra di emergenza. Pertanto, resta fermo il capo della sentenza impugnata con il quale il Tribunale ha quantificato la responsabilità del conducente dell'automobile accertata in concreto, in misura del 70%, e quella concorrente della conducente del ciclomotore in misura del 30%, avuto riguardo alla mancata acquisizione della prova liberatoria ed alla violazione dell'art. 170 C.d.S.